Entra in vigore il decreto legge su Sicurezza e Immigrazione pubblicato il 4 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale (dl 4 ottobre 2018, n.113, "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata").___Il commento dell’avv. Massimo Millesoli:
Nomen omen dicevano i latini, sarà un caso, ma il decreto immigrazione/sicurezza porta lo stesso numero del pronto intervento della Polizia il "113"!
Ancora una volta la questione immigrazione viene trattata come una questione di ordine pubblico, di sicurezza, di polizia e non come una questione sociale.
Ho aspettato prima di commentare la bozza del DL "Salvini", che lo stesso venisse pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella sua veste definitiva, ed oggi, che è formalmente entrato in vigore, vorrei condividere alcune mie perplessità da operatore del diritto, ma anche da operatore sociale impegnato nel settore dal 2003.
La prima osservazione riguarda l’incomprensibile intenzione di trasformare ciò che era "straordinario" (Centri di Accoglienza Straordinaria) in ordinario!
Lo SPRAR ha permesso di superare la logica dell’emergenza, strutturando un Sistema, riconosciuto trasversalmente dalla politica nazionale ed europea, sostenibile per le comunità ed efficace per il processo di integrazione dei migranti.
Depotenziando, ma di fatto smantellando, il Sistema dello SPRAR, si rinuncia all’accoglienza diffusa, favorendo la concentrazione dei richiedenti asilo e dei diniegati in medio/grandi CAS o nei CARA, con buona pace per le popolazioni locali che vedranno realizzare questi "dormitori" nei loro comuni.
Si tratterà di veri e propri "dormitori" poiché, ed ecco la seconda suggestione che voglio consegnarvi, i richiedenti asilo, alla luce del nuovo Decreto, non potranno iscriversi all’anagrafe comunale e quindi ottenere la carta d’identità e quindi, non potranno stipulare contratti di lavoro, anche temporanei, né iscriversi a scuola. Gli ospiti dei CAS, dovranno stare lì ad aspettare i tempi, mesi e a volte anni, dell’esito della loro domanda d’asilo innanzi alla Commissione e/o al Tribunale.
I servizi di orientamento saranno azzerati, con l’abbassamento del costo pro-die pro-capite come è intenzione del Ministro, e quindi queste donne e questi uomini, che hanno attraversato il Sahara e il Mediterraneo, che hanno subito torture, abusi e privazioni, saranno costretti ad "attendere", mesi o anni, prima di poter pienamente esercitare i loro diritti fondamentali. Anche ammalarsi, per loro, senza iscrizione anagrafica, sarà un rischio!
Infine volevo soffermarmi sulla cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che, a mio avviso, è palesemente anticostituzionale, poiché fa venir meno il diritto fondamentale all’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e dei diritti internazionalmente riconosciuti come previsto dal comma terzo dell’art. 10 della nostra Carta fondamentale.
Dal punto di vista pratico, è condiviso tra gli addetti ai lavori ritenere che abrogando la protezione umanitaria ci sarà maggiore irregolarità e un probabile incremento della marginalità sociale, e, conseguentemente, della criminalità. Senza dimenticare che i potenziali titolari della protezione umanitaria, diventeranno anch’essi ricorrenti, rimanendo in accoglienza nei CAS o nei CARA, rappresentando così un ulteriore costo anziché una potenziale risorsa per il nostro Paese.
Questo consegnerà più sicurezza ai nostri territori?
Ho seri dubbi!
Fonte: AssociazioneMyLawyer.it(Massimo Millesoli / 5 ottobre 2018)
Note sull’autore dell’articolo:
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Il testo integrale del decreto legge 4 ottobre 3018, n. 113 su gazzettaufficiale.it (il link)